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Autentica sottoscrizione compravendita beni mobili registrati

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ATTENZIONE
Dal 4 luglio 2006 (per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006) non è più obbligatoria l'autentica notarile per gli atti relativi alla vendita e alla costituzione di diritti reali di garanzia  relativi  a  beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, ...

Descrizione

ATTENZIONE

Dal 4 luglio 2006 (per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006) non è più obbligatoria l'autentica notarile per gli atti relativi alla vendita e alla costituzione di diritti reali di garanzia  relativi  a  beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni, ecc.

E' consentito recarsi in Comune (e non solo quello di residenza del venditore) o ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista (Sta), per chiedere gratuitamente (salvo i diritti di segreteria) l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita dei beni mobili. Lo Sportello Telematico dell'Automobilista (Sta) è attivato presso:

    gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia (Aci), che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico (Pra)
    gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile (Dipartimento Trasporti Terrestri - Dtt)
    le Delegazioni degli Automobile Club e gli studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio

Nel caso di certificato di proprietà Digitale le pratiche devono essere espletate presso lo Sportello Telematico dell'autista - si vedano le INFORMAZIONI di seguito indicate

 

Cosa serve

Nel caso di certificato di proprietà cartaceo

- documento di riconoscimento in corso di validità del venditore;

- modello NP-1B (certificato di proprietà).

Sul retro del certificato di proprietà è necessario compilare il riquadro  "T" indicando

• le generalità' dell'acquirente

• il prezzo di vendita

Quanto costa

Occorre munirsi di una marca da bollo di € 16 da apporre sul certificato di proprietà (art. 1 DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e allegato A - Tariffa al medesimo decreto). Per approfondimenti si veda la risoluzione n. 132/E dell'Agenzia delle Entrate del 13/11/2006.

Vincoli

Dal 5 ottobre 2015, il Cdp viene rilasciato dal Pra esclusivamente in modalità digitale, sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo.

La digitalizzazione del Cdp comporta una serie di vantaggi:

    - non può più essere smarrito o sottratto
    - vengono garantiti maggiori livelli di sicurezza del documento, che non potrà più essere contraffatto

Al cittadino che dal 5 ottobre richiede una formalità al Pra, per la quale è previsto il rilascio del Cdp, viene emesso un CdP Digitale (Cdpd), che risiede nei Sistemi informativi Aci, e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il Cdpd con le seguenti modalità:

  •         attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta
  •         collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso
  •         tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”

Se la ricevuta con il codice d’accesso viene smarrita, è possibile chiedere una ristampa gratuita rivolgendosi direttamente allo Sta che l’ha rilasciata precedentemente.

Inoltre, nel caso in cui non si sia sicuri se sul proprio veicolo sia stato rilasciato o meno un Cdpd, è possibile utilizzare la funzione “Verifica tipo CdP".

Anche se il Cdpd viene conservato digitalmente negli archivi dell’Aci, la proprietà del documento rimane esclusivamente dell’intestatario del veicolo e solo questo (o eventuale soggetto avente titolo) può disporne.

Come fare per richiedere una formalità al Pra in presenza di Cdpd:

Se si è in possesso di un Cdpd e si deve effettuare una formalità al Pra, compresa l'autentica della firma per il passaggio di proprietà, occorre rivolgersi a uno Sportello telematico dell'automobilista.

Presso lo Sta si potrà chiedere l’espletamento dell’intera formalità o, qualora la formalità non possa essere conclusa presso lo stesso Sta (ad esempio, se vi è la necessità di redigere l’atto di vendita che prevede la firma di più soggetti diversi), potrà essere chiesta, senza il pagamento di alcuna tariffa pubblica, la predisposizione del supporto cartaceo necessario per completare la formalità presso altro Sta.

L'autentica viene effettuata sul cdp del bene mobile da vendere (nell'apposito spazio, nel retro del certificato); viene autenticata la firma del venditore; nel caso si tratti di un privato, corrisponde al nominativo che risulta dal cdp e, nel caso di società, corrisponde al nominativo che risulta dal certificato che attesta chi ha il potere di straordinaria amministrazione.

Nel caso in cui il bene mobile sia intestato a persona deceduta, l'erede o gli eredi devono fare una dichiarazione di accettazione di eredità e di vendita (nel caso in cui il bene mobile venga venduto) o solo di accettazione di eredità, nel caso in cui ci sia la sola intenzione di intestarsi il bene. Quindi l'autentica deve essere fatta su tale dichiarazione e non sul cdp (vedi stampati in allegato: dichiarazione di accettazione eredità e vendita o dichiarazione di accettazione di eredità, in entrambi i casi con 1 erede o più eredi).

Nel caso in cui il bene mobile sia privo di cdp, ma sia presente il Foglio complementare del bene, chi vende deve autenticare la propria firma dell'atto di vendita, redatto in originale in bollo (vedi modulo allegato: Dichiarazione di Vendita).

Per ulteriori informazioni per tutti i casi particolari, cliccare al link a lato della pagina.

Ulteriori informazioni

Modalità di autenticazione

La sottoscrizione deve essere resa dal venditore in presenza del funzionario di anagrafe, il quale accertata l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha reso noto che, in attesa dell'approvazione dei nuovi modelli PRA, dovrà essere utilizzato lo spazio già previsto per l'autentica notarile barrando i dati nel modo indicato nell'allegato 1 della circolare n. 16090/08/08/01 del 10/07/2006.

L'autentica deve contenere:

• la data e il luogo in cui avviene l'autentica (che deve ovviamente corrispondere con il luogo dove ha sede l'Ufficio);

• il nome, il cognome, il profilo professionale e l'area di inquadramento dell'addetto che ha proceduto all'autenticazione, nonché l'indicazione

dell'Amministrazione di appartenenza;

• la firma leggibile e per esteso dell'addetto che ha proceduto all'autenticazione ed il proprio timbro recante nome e cognome;

• il timbro dell'Ufficio

L'attività dell'impiegato addetto è comunque limitata all'autentica della firma e al controllo che il riquadro T sia completo.

Il sottoscrittore dell'atto deve comprovare la qualità in base alla quale è legittimato ad agire in nome e per conto del venditore, sia nel caso di persone giuridiche (es. amministratori di società), sia nel caso di persone fisiche (es. procura).

Pertanto, nel caso di persone giuridiche è necessario la presentazione della visura camerale che va allegata all'autentica di firma.

*************

Altri soggetti abilitati all'autentica di firma su atti e dichiarazioni aventi ad oggetto beni mobili registrati:

• studi notarili;

• Sportelli Telematici dell'automobilista;

• Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA;

• Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);

• Delegazioni ACI;

• Studi di consulenza automobilistica.

 

Procedimenti collegati

Con l'autenticazione della firma presso l'Ufficio servizi demografici ed elettorali,  il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione recandosi ad un Pubblico Registro Automobilistico.

In mancanza della trascrizione, il venditore rimane intestatario del veicolo e risponde delle conseguenze collegate al presunto possesso e uso del veicolo (ad es. danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, violazioni del Codice della Strada). 

Per approfondimenti consultare il sito ACI.

Normativa di riferimento

- Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006

- Circolare n. 16090/08/08/01 del 10/07/2006

- DPR 26 ottobre 1972, n. 642

- Risoluzione n. 132/E dell'Agenzia delle Entrate del 13/11/2006

- Codice della Strada

Ultimo aggiornamento:

22/03/2022, 10:22