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Accesso civico generalizzato

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L'istituto dell'accesso civico generalizzato introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o altri dati,indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale a carico delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della tutela degli interessi pubblici ...

Descrizione

L'istituto dell'accesso civico generalizzato introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o altri dati,indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale a carico delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni

Come fare

La richiesta di accesso civicogeneralizzato (a differenza del diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/90) non è sottoposta ad alcuna limitazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita, e non necessita di motivazione specifica

La richiesta deve essere fatta utilizzando la modulistica allegata, debitamente compilata e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità. La domanda può essere inviata al Comune di Greve in Chianti con una delle seguenti modalità:

 

  • per email all'indirizzo urp@comune.greve-in-chianti.fi.it
  • per pec all'indirizzo comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it
  • per posta indirizzata all'Ufficio URP del Comune di Greve in Chianti, Piazza Matteotti 7, Greve in Chianti 50022

Quanto costa

nessuno

Procedure collegate all'esito

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato adottato dal Responsabile del Procedimento (REsponsabile del Settore competente per materia) nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione de lrelativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati per il tempo stabilito dalla norma perconsentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.

Reclami ricorsi opposizioni

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale e di differimento, e in caso di mancata risposta entro il termine previsto, e il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono presentare:

  • richiesta di Riesame al RPCT utilizzando la modulistica allegata
  • ricorso al Difensore Civico Regionale. 

Il ricorso deve essere notificato anche all’Ente. Il Difensore Civico Regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all’Ente. Se l’Ente non conferma il diniego o il differimento   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della   comunicazione   del   Difensore   Civico, l’accesso è consentito.

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza   della   determinazione   impugnata   o   dalla   formazione   del silenzio, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n.104/2010). Se il richiedente l'accesso si era rivolto in prima istanza al Difensore civico, il termine di cui all'art 116 comma 1 decorre dalla data di ricevimento dell'esito della sua richiesta al Difensore.

Il controinteressato può fare ricorso al TAR ai sensi dell'art 116 avverso la decisione del Responsabile del Procedimento, avverso la decisione del   Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza in caso di richiesta di riesame e avverso la decisione del Difensore civico eventualmente adito.

Ultimo aggiornamento:

22/03/2022, 10:20