Accesso agli atti
Dettagli
Per la richiesta di accesso agli atti del servizio Urbanistica ed Edilizia è stata predisposta un'altra scheda con le relative informazioni specifiche.
A chi è rivolto
Hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi:
- tutti coloro che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubbici e diffusi;
- i consiglieri e i rappresentanti dell'Amministrazione all'interno degli enti e società di cui il Comune fa parte (atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato);
- a fini di studio, ricerche storiche e statistiche (anche quando trattasi di documenti e registri relativi a periodi estesi e a quantità di atti rilevanti)
Come fare
La richiesta di accesso, (nella quale devono essere indicati gli estremi e/o i riferimenti necessari per la ricerca e l'individuazione dell'atto in questione) può essere di due tipi:
- INFORMALE: si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente;
- FORMALE: si esercita mediante richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo e presentandolo con una delle seguenti modalità:
tramite posta elettronica all'indirizzo: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it
all'ufficio protocollo del Comune
tramite servizio postale
Cosa serve
Presentare richiesta all'Amministazione come indicato nella presente scheda
Cosa si ottiene
L'accesso in visione o la possibilità di estrarre copia
Tempi e scadenze
Quanto costa
A norma dell'art. 25 della L. 241/90, la richiesta di accesso agli atti, salvo i casi previsti dalla legge, comporta il pagamento delle spese di riproduzione, determinate e aggiornate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale:
- copie/stampe semplici: formato A4 = € 0,25 - formato A3 = € 0,40
- copie conformi: sono rilasciate in bollo, con richiesta di rimborso delle spese come sopra.
Per la visura delle pratiche edilizie si rinvia alla scheda specifica
L'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri è gratuito ed avviene secondo le modalità disciplinate dall'art 19 del Regolamento
Procedure collegate all'esito
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sull'accesso documentale, civico e generalizzato, (approvato con deliberazione consiliare n.128 del 9/11/2019 ), la risposta dell'ufficio competente deve essere comunicata ai richiedenti entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di presentazione della richiesta.
In caso di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al richiedente entro dieci (10) giorni dalla presentazione, mediante mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Ulteriori informazioni
Esclusioni
Il diritto di accesso è escluso nelle ipotesi previste dall’art. 24 della L. 241/1990 e qualora sia necessario tutelare il diritto alla riservatezza ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, e non sia possibile la tutela mediante oscuramento delle parti del documento contenenti dati personali. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento. Qualora ne ravvisi la necessità, il Responsabile del Procedimento sulle richieste di accesso documentale si confronta con il Segretario Comunale
Nella sezione Amministrazione Trasparente - altri contenuti è consultabile il registro di accesso agli atti
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni
- Regolamento Comunale adottato con Delibera CC 128/2019
Reclami ricorsi opposizioni
La richiesta di accesso documentale può essere
- accolta
- differita
- limitata
- esclusa
Contro il provvedimento di differimento, limitazione e diniego, nel termine di 30 giorni l'interessato può:
- presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art 116 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 104/2010)
- chiedere il riesame al difensore civico della Regione Toscana, ai sensi delle tutele previste dall'art 25 comma 4 della Legge 241/1990