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Cosa serve

Documentazione
Per le sole denunce presentate presso il Comune di residenza o di nascita:

  • Attestazione di nascita  rilasciata dall'Ospedale, dalla Casa di cura o, per nascite avvenute in abitazione privata, dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto.

Per i genitori non residenti, si richiede la presentazione della carta di identità del denunciante o altro documento valido.

Ulteriori informazioni

La denuncia di nascita può essere fatta indistintamente:

- entro 3 giorni dal parto, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o la clinica (anche privata) dove è avvenuta la nascita

- entro 10 giorni dal parto presso il comune di residenza della madre se residente in Italia altrimenti del padre con assenso della madre

- entro 10 giorni dal parto presso il comune nel cui territorio è avvenuta la nascita.

Inoltre:

- per le coppie sposate la denuncia deve essere presentata da persona munita della attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale, nonché di un documento di identità valido. La denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dal medico, dall'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto o dal delegato dell'istituto

- per le coppie in unione naturale con attestazione di nascita

  • se il bambino viene riconosciuto da entrambi i genitori, la denuncia deve essere presentatata da ambedue i genitori muniti di documento di identità valido
  • se il bambino viene riconosciuto soltanto da uno dei due genitori, la denuncia deve essere fatta dal genitore che riconosce il figlio, munito di documento di identità valido.

Normativa di riferimento

- Regio Decreto n. 1238 del 9.7.1939 - Ordinamento dello Stato Civile

- Legge 17.5.1997, n. 127 "Legge Bassanini"

Ultimo aggiornamento:

21/03/2022, 18:23