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Cittadinanza Jure Sanguinis

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Dettagli

Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri ...

A chi è rivolto

Requisiti del richiedente
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana va fatta al Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Se la persona risiede all'estero l'istanza deve essere presentata all'Autorità consolare italiana competente per territorio.
E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.
Il cittadino deve dimostrare con idonea documentazione di essere discendente di cittadino italiano e che nessuno dei propri ascendenti abbia perduto la cittadinanza italiana.

Descrizione

Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano.
L'ordinamento italiano, infatti, applica prevalentemente un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.

Come fare

Il Comune di Greve in Chianti è competente a riconoscere la cittadinanza italiana solo se gli interessati sono residenti nel Comune di Greve in Chianti: ciò significa che il cittadino straniero deve avere la stabile dimora nel comune prima di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza anagrafica.
L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge 28 maggio 2007 n. 68 sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l’esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall’ingresso.

Qualora l'iscrizione anagrafica delle persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, ossia non abbiano stabilito nel Comune la propria dimora abituale, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Un volta concluso il procedimento anagrafico, sarà possibile presentare istanza al Sindaco per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis con allegati i documenti di seguito descritti

Cosa serve

Documenti occorrenti per ottenere l'iscrizione anagrafica:

  1. Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall’ingresso in Italia (per i Paesi Schengen);
  2. Modulo di dichiarazione di residenza debitamente compilato;
  3. Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile o dichiarazione del proprietario;
  4. Copia del codice fiscale.

L’Ufficiale d’Anagrafe, verificata la completezza della documentazione, rilascia all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento.

Documenti e procedura prevista per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

  1. Istanza in bollo (€16,00)
  2. Estratto dell'atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero (rilasciato dal Comune italiano di nascita);
  3. Atti di nascita dei discendenti compreso quello del richiedente;
  4. Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  5. Atti di matrimonio dei discendenti compreso quello dei genitori del richiedente;
  6. Atto di morte dell'avo italiano nel caso in cui questi sia nato precedentemente al 17.03.1861 (o al 1866 se nato in Veneto);
  7. Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione che attesta la non naturalizzazione straniera del’avo italiano emigrato dall’Italia (cioè che non acquistò la cittadinanza dello Stato estero) anteriormente alla nascita del richiedente e del suo ascendente;oppure certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (o sentenza di naturalizzazione da cui risulta la data del giuramento) che deve essere successiva alla nascita del figlio nonchè ascendente dell'istante
  8. Passaporto in corso di validità;
  9. Indicazione di eventuali figli minori e conviventi;
  10. Copia integrale dell’atto di nascita dei figli minori conviventi tradotta e legalizzata.
  11. Eventuali altri documenti come indicato nella circolare ministeriale K28.1/1991

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
Per gli atti formati negli Stati Uniti è necessaria la forma “Long form” o “Full form”, gli atti formati in Brasile invece devono essere emessi nel formato “Inteiro Teor”.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge (salve le esenzioni previste) e devono riguardare di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Durante l'intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato,  per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: é pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’Ufficio di Stato Civile. Vista la particolarità e la delicatezza della materia trattata non sono ammessi intermediari durante tutta la durata del procedimento.

Procedure collegate all'esito

L'ufficiale di Stato Civile accerta:
1 - Il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano.

Il Regno d’Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.

Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.

L’avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d’Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all’estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l’avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis.

Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l’avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

Se l’avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l’interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno.

Per questo accertamento il richiedente deve presentare:

  1.     L’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato;
  2.     Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
  3.     Gli atti di matrimonio dell’avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente, se coniugato;
  4.     L’atto di morte dell’avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d’Italia. Tale atto, benchè non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.

Gli atti di stato civile formati all’estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre, almeno che non ci siano convenzioni che esentano da tali formalità.

In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

Alla luce di ciò l’ufficiale di stato civile nell’esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell’avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita». In mancanza di tale atto non si può procedere, perchè non si può verificare la continuità della discendenza.In questi casi l’ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto.

Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.

2 - La trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell’avo prima della nascita del suo discendente diretto.

Per verificare tale requisito il richiedente deve presentare un certificato rilasciato dall’autorità straniera competente dal quale risulti che l’avo italiano emigrato non si sia naturalizzato, cioè non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.

Anche tale documento deve essere in regola con le formalità della traduzione e legalizzazione.

Nel caso sia avvenuta la naturalizzazione, l’avo ha perso la cittadinanza italiana, e, pertanto, ha interrotto la trasmissione della stessa ai suoi discendenti, che sono rimasti in possesso solo della cittadinanza straniera «iure loci».

3 - La trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.

Il punto 2 dell’art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: «Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza».

Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.

A questo punto è l’ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall’avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:

Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l’interessato sia quanto più possibile preciso nell’indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.
Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell’8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

Vincoli

ATTENZIONE!
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’ necessario presentarsi di persona agli sportelli previo appuntamento.

Tutte le informazioni necessarie per la procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sono contenute nella presente scheda. L'ufficio non esegue analisi preliminari di documenti nè risponde a domande specifiche riguardo ai casi presentati: la documentazione sarà presa in esame solo successivamente all'ottenimento della residenza.

Ulteriori informazioni

La validità temporale dei documenti stranieri

Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: " I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.".

Pertanto è indispensabile chiarire cosa si intenda per documento "non soggetto a modificazioni", e in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:

  •     i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
  •     tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
  •     tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa d atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di inerzia del responsabile del procedimento è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo e precisamente al Segretario Generale (art. 2, comma 9 bis, della L.241/90).
Contro il provvedimento negativo di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis è possibile presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei modi e nei tempi indicati dal codice di procedura civile.

Ultimo aggiornamento:

09/06/2022, 11:11