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Certificati anagrafici

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Dettagli

Dal 27 Novembre 2018 gli archivi comunali APR (residenti) e AIRE (residenti all'estero) del Comune di Greve in Chianti sono confluiti nella banca dati nazionale denominata ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
Pertanto da quella data il nostro ufficio anagrafe è in grado ...

A chi è rivolto

 

Per la richiesta dei certificati di residenza e di stato di famiglia non è necessaria la presenza dell'intestatario. Questi certificati possono essere richiesti da chiunque (art. 33, comma 1, DPR 223/1989)
Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal diretto interessato, il funzionario comunale addetto al rilascio della certificazione può richiedere la compilazione di un apposito modulo nel quale vengano specificati i fini per i quali si richiede quel tipo di certificazione, e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento.
E' necessario presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento.

Se nel certificato è richiesta l'indicazione della maternità e della paternità in questo caso il certificato può essere richiesto solo dal soggetto interessato o dai genitori/tutori.

Nel caso di certificati relativi a situazioni anagrafiche pregresse, il cosiddetto certificato storico, il richiedente deve motivare il proprio interesse (non è possibile rilasciare certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato)

Descrizione

Dal 27 Novembre 2018 gli archivi comunali APR (residenti) e AIRE (residenti all'estero) del Comune di Greve in Chianti sono confluiti nella banca dati nazionale denominata ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Pertanto da quella data il nostro ufficio anagrafe è in grado di rilasciare le certificazioni anagrafiche relative a qualunque cittadino presente in ANPR (anche non residente) così come possono essere ottenuti certificati anagrafici relativi ai cittadini residenti a Greve in Chianti anche presso le anagrafi degli altri Comuni italiani (purché anche questi siano subentrati in ANPR).

Dal 18 gennaio 2022 tutti i comuni d'Italia sono subentrati in ANPR apposito sito del ministero dell'Interno

Come fare

  • Presso l'ufficio anagrafe
  • Per posta all'indirizzo: Piazza Matteotti 7, Greve in Chianti, allegando:

per certificati in bollo
-  richiesta sottoscritta
- copia documento d'identità del richiedente
- busta preaffrancata con l'indirizzo del richiedente per la risposta
- marca da bollo da € 16,00

per certificati esenti da bollo
-  richiesta sottoscritta con l'indicazione puntuale del motivo dell'esenzione e del relativo riferimento normativo
- copia documento d'identità del richiedente
- busta preaffrancata con l'indirizzo del richiedente per la risposta
 

In caso di certificazione storica intesa come ricerca storica da archivio e registri: per singola certificazione e singolo attestato, redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico e per il riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis sono dovuti Euro 20,00 (Delibera GM 28/2022)

La richieste verranno evase entro un massimo di 30 giorni. 

Non si anticipano certificati via fax/email.

Quanto costa

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine (art.1 legge n.642/1972) , a meno che non siano richiesti per un motivo per il quale è esplicitamente prevista una esenzione (tabella B del D.P.R. 642/72 o leggi speciali esentative) e in tal caso il motivo dell'esenzione deve essere indicato nella richiesta e verrà riportato sul certificato stesso.
I cittadini devono presentarsi allo sportello con marca da bollo cartacea preventivamente acquistata.

A seguito della Delibera GM 28/2022 non sono più dovuti i diritti di segreteria per i certificati, salvo che per la certificazione storica come sopra descritta

Richieste di esenzione generiche o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto, non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.

Ulteriori informazioni

Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dall’autocertificazione
I cittadini possono richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.).
Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe viene apposta, a pena di nullità, la dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”
Allo stesso tempo le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati. Al loro posto le amministrazioni devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari.

L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.

Dal 15 settembre 2020 chiunque (soggetto pubblico o privato) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute

Validità

- I certificati attestanti nascita, morte o comunque fatti e stati immodificabili, hanno validità illimitata.
- gli altri certificati hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.
Potranno tuttavia essere utilizzati anche dopo la scadenza con la sola sottoscrizione, da parte dell'interessato, senza autentica, che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel certificato.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30.5.1989 - Regolamento anagrafico della popolazione residente

- art. 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183

- Circolare 23 maggio 2012, n.5 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

-  Circolare Ministero dell’Interno n.11/2003

-  art.1 Legge n.642/1972 e allegato Tabella B

-  D.P.R. n.445/2000

- Delibera della Giunta comunale n. 291 del 18/12/2017

Schede collegate

Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

AUTOCERTIFICAZIONE o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E' la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati. È regolata dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI ...
Ultimo aggiornamento:

07/09/2023, 13:35