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Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio

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Dettagli

Le annotazioni possono essere relative a: separazione, divorzio, convenzioni sul regime patrimoniale.

Descrizione

Le annotazioni possono essere relative a: separazione, divorzio, convenzioni sul regime patrimoniale.

Come fare

· L'Uff.le di Stato Civile effettuate le verifiche, predispone la proposta di annotazione da effettuare a margine degli atti di matrimonio giacenti presso l'ufficio e per i registri depositati presso Procura / Prefettura di competenza per l'effettuazione di analoga annotazione.

· Nel caso di divorzio, oltre a predisporre la proposta di annotazione da apporre a margine dell'atto di matrimonio, provvede anche all'effettuazione della proposta di annotazione a margine dell'atto di nascita degli sposi (se nati nel Comune di Greve in Chianti) e della comunicazione (se nati in altro Comune); predispone altresì lettera per variazione anagrafica di stato civile alle anagrafi di residenza degli ex coniugi.

· Dopo aver effettuate le annotazioni di competenza, si invia assicurazione di avvenuto adempimento alla Cancelleria del Tribunale e/o al Notaio che avevano inviato l'atto.

Cosa serve

Documentazione

Richieste di annotazioni pervenute da Tribunali o Notai.

Ulteriori informazioni

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve dalla Cancelleria Civile del Tribunale comunicazione di separazione, ricorso per divorzio o copia autentica di sentenza di divorzio o dal Notaio copia di rogito notarile relativo alla scelta di separazione / comunione dei beni o costituzione fondo patrimoniale.

Atto Conclusivo

Apposizione delle annotazioni a margine degli atti di matrimonio giacenti e invio per posta di: proposta di annotazione a Procura / Prefettura , conferme a Tribunali e Notai e lettere per anagrafe.

Normativa di riferimento

- Legge 898/1970

- Codice Civile art. 149 e segg. (Capo V) 159 e segg. (Capo VI)

- D.P.R. 396/2000

Ultimo aggiornamento:

21/03/2022, 16:54