Ulteriori informazioni
Ogni intervento edilizio deve essere realizzato in modo da garantire il rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge n. 447 del 26/10/1995 sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al D.P.C.M. 05/12/1997. In tabella B allegata al D.P.C.M. 05/12/1997 sono riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Le grandezze cui fare riferimento per l'applicazione del D.P.C.M. 05/12/1997 sono definiti nell'allegato A al decreto medesimo.
In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 , gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del succitato decreto.
Ai sensi della legge n. 447 del 26/10/1995 e della legge regionale n. 89 del 1/12/1998, gli interventi edilizi di cui all'art. 8 comma 2, 3 e 4 della legge n. 447 del 26/10/1995 devono essere corredati della idonea documentazione relativa alla previsione di impatto acustico ovvero alla valutazione previsionale di clima acustico secondo i criteri dettati dalla d.g.r. n. 788 del 13/07/1999 emanata ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3 della legge regionale n. 89 del 1/12/1998 come modificata dalla legge regionale n. 67 del 29/11/2004.
Ai fini dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione previsionale di impatto acustico, per intervento edilizio si intendono:
- nuove edificazioni, modifiche, potenziamento ovvero ampliamenti delle opere di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/1995, ivi comprese i cambi d'uso "da residenziale ad altro d'uso".
Ai sensi della normativa sulle semplificazioni degli adempimenti ambientali, le attività produttive a bassa rumorosità, come individuate dal D.P.C.M. 28 luglio 2011, sono esentate dal presentare la documentazione di impatto acustico, mentre altre attività commerciali e artigianali, di cui al sopraddetto D.P.C.M., hanno la facoltà di autocertificare il non superamento dei limiti acustici della zona di appartenenza.
Normativa di riferimento
- Legge n. 447 del 26/10/1995
- D.P.C.M. 05/12/1997
- legge regionale n. 89 del 1/12/1998